Lo stesso testo, tre contesti

Lo studio prepara con l’AI la circolare sulle novità fiscali, la manda ai clienti, la carica sul sito e ne riprende un passaggio in un post. Il testo è lo stesso, ma per la disciplina della trasparenza conta dove viene pubblicato e di che cosa parla.

Dal 2 agosto 2026, l’art. 50, co. 4, del Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, richiede a chi usa un sistema di AI di rendere nota l’origine artificiale dei testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Per i testi, la norma prevede una deroga che richiede due condizioni cumulative.

Il controllo e la responsabilità editoriale

La prima condizione è che il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale. La seconda è che una persona fisica o giuridica detenga la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Le linee guida della Commissione europea del 20 luglio 2026 chiariscono che il controllo deve riguardare la sostanza: dati, fonti e attendibilità delle informazioni. Può svolgerlo una persona competente oppure un soggetto che esercita effettivamente il potere di approvare, modificare o respingere il testo.

Correggere i refusi non basta. Chi rivede il testo deve entrare nel merito di ciò che verrà pubblicato.

Un ulteriore intervento sostanziale dell’AI dopo l’approvazione fa venir meno il presupposto della deroga. La revisione deve quindi riguardare il contenuto nella forma che verrà effettivamente pubblicata. Le linee guida richiedono inoltre che identità e recapiti del responsabile editoriale siano facilmente reperibili.

Le tre domande sul canale

Il punto 131 delle linee guida distingue tre elementi, da leggere insieme:

  1. Il testo è pubblicato? È accessibile a un insieme indeterminato e sufficientemente ampio di lettori, anche dopo un’iscrizione o un pagamento?
  2. Serve a informare? Comunica conoscenze, fatti o opinioni?
  3. Riguarda l’interesse pubblico? Tratta, per esempio, di tasse, leggi o questioni economiche che interessano la collettività?

Se sono presenti tutti e tre gli elementi, occorre la dichiarazione oppure devono ricorrere entrambe le condizioni della deroga. Se manca uno degli elementi, questo specifico obbligo sui testi non si applica.

Una mappa per lo studio

Un articolo di aggiornamento fiscale sul sito, un post che commenta una circolare, una guida liberamente scaricabile o una newsletter a iscrizione libera possono rientrare nella regola. Un parere destinato a un singolo cliente è invece un esempio, contenuto nelle stesse linee guida, di testo fuori da questo ambito.

La circolare riservata ai soli clienti può restare fuori in base al criterio del gruppo chiuso: è una lettura applicativa del criterio, non un esempio espressamente formulato dalla Commissione. L’esclusione presuppone che l’accesso sia effettivamente riservato a quel gruppo. Se la stessa circolare viene poi caricata sul sito o ripresa in un post pubblico, la valutazione cambia.

Mappa dei canali da adattare allo studio
CanaleAccessoContenutoChe cosa verificare
Novità fiscali sul sitoPubblicoInformativo, di interesse pubblicoDichiarazione oppure revisione e responsabilità editoriale.
Newsletter a iscrizione liberaPubblicoInformativo, di interesse pubblicoCome per il sito.
Post LinkedIn di aggiornamentoPubblicoInformativo, di interesse pubblicoCome per il sito.
Circolare ai soli clientiGruppo chiusoInformativoValutare l’effettiva riservatezza del canale e gli obblighi verso il cliente.
Parere al clienteDestinatario determinatoPrestazione individualeGli obblighi informativi verso il cliente.
Pagina «Chi siamo»PubblicoPresentazione dello studioValutare il contenuto effettivo; una semplice presentazione non informa su questioni di interesse pubblico.

Fuori dall’art. 50, il cliente va comunque informato

L’art. 13, co. 2, della L. 132/2025 richiede ai professionisti di comunicare al destinatario della prestazione le informazioni sui sistemi di AI utilizzati con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Per i commercialisti, l’art. 21, co. 10, del Codice deontologico CNDCEC prevede la menzione dei sistemi utilizzati anche nell’eventuale documentazione prodotta. Applicare questa menzione alla circolare per la clientela è la scelta prudente indicata nel contenuto originale.

Il passo operativo è elencare i canali dello studio, valutarli con le tre domande e annotare la scelta per ciascuno. Dove il testo rientra nell’art. 50, indicare chi lo rivede e ne risponde oppure predisporre la dichiarazione.

Fonti e riferimenti

Fonti consultate il 21 ottobre 2026. La distinzione dei canali è un’applicazione dei criteri al lavoro dello studio; le linee guida sono orientamenti della Commissione.

Fausto M. TufarielloCommercialista · Revisore Legale · CoachAI per Professionisti e Imprese
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Testo redatto con l’assistenza di strumenti di IA.