Un decreto nazionale accanto all’AI Act

Il 23 ottobre 2026 entra in vigore il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre. Per il lavoro degli studi, il contenuto originale mette a fuoco cinque articoli su lavoro, formazione e professioni, distinguendo ciò che richiede un intervento da ciò che va seguito nei successivi provvedimenti.

Il decreto si colloca nel quadro della L. 132/2025 e dell’adeguamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. Le disposizioni nazionali qui esaminate vanno lette accanto a quelle europee. Questo articolo non esamina i poteri delle autorità e le sanzioni disciplinati nel resto del decreto.

Art. 41: sul rapporto di lavoro decide una persona

Quando il datore di lavoro si avvale di sistemi di AI, le decisioni finali sulla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possono essere adottate soltanto in base a un trattamento automatizzato. La decisione definitiva spetta a una persona fisica con potere effettivo e autonomo. Il consenso del lavoratore non elimina il divieto.

Il testo distingue le decisioni finali dalle attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportano la mancata ammissione alle fasi successive: queste ultime non rientrano nella specifica nozione di decisione finale sulla costituzione del rapporto contenuta nell’articolo.

Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve gli obblighi informativi richiamati dall’art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997. Su richiesta del lavoratore, una persona deve fornire una motivazione comprensibile che indichi l’incidenza dell’AI e i principali parametri considerati.

Il licenziamento e le decisioni adottati in violazione del co. 1 sono nulli. Il punto operativo è individuare chi assume davvero la decisione e quale ruolo mantiene rispetto al sistema.

Art. 42: l’AI entra nella valutazione dei rischi

L’uso di AI che incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza deve essere valutato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

I datori di lavoro devono assicurare informazione e formazione adeguate sui rischi specifici connessi all’AI e sulle misure di prevenzione e protezione. La verifica riguarda lo studio con dipendenti e i clienti datori di lavoro assistiti, secondo i rispettivi incarichi.

Artt. 47 e 43: la formazione degli Ordini

I percorsi di formazione iniziale e continua degli Ordini comprenderanno l’alfabetizzazione e l’uso dei sistemi di AI: funzionamento, potenzialità, limiti, profili giuridici e deontologici.

L’art. 47 prevede l’adeguamento dei regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore. Il monte ore deve essere definito nel relativo quadro attuativo: l’articolo non ne indica già un valore numerico. L’art. 43 consente l’organizzazione dei percorsi anche con università ed enti di ricerca.

Resta distinto l’art. 4 dell’AI Act, già applicabile, che nel testo consolidato richiede misure per sostenere l’alfabetizzazione delle persone che utilizzano i sistemi per conto di fornitori e utilizzatori.

Art. 49: l’equo compenso e i parametri successivi

L’impiego di AI può comportare una modulazione dell’equo compenso, secondo parametri che tengano conto della classificazione di rischio del sistema. L’art. 49 prevede l’integrazione dei decreti sui compensi entro dodici mesi dall’entrata in vigore.

Non ne discende che il compenso aumenti o diminuisca automaticamente: il testo non stabilisce tale direzione. In attesa dei parametri, non si può ricavare dall’articolo una percentuale da applicare.

Che cosa controllare e che cosa mettere in agenda

  • Nello studio con dipendenti: individuare gli strumenti che entrano nelle decisioni sul personale e chi esercita il potere decisionale; verificare l’informativa prima dell’uso e la valutazione dei rischi, insieme all’informazione e alla formazione.
  • Per i clienti datori di lavoro: accertare quali sistemi sono utilizzati e chi può fornire una motivazione comprensibile al lavoratore che la richieda.
  • Per la formazione professionale: seguire l’adeguamento dei regolamenti, entro il 23 aprile 2027, data calcolata dal termine di sei mesi.
  • Per i compensi: seguire i decreti integrativi, entro il 23 ottobre 2027, data calcolata dal termine di dodici mesi.
Decisioni sul personale e rischi richiedono una verifica operativa. Formazione degli Ordini e parametri dei compensi richiedono anche di seguire gli atti successivi.

Il decreto non definisce nel dettaglio ogni espressione: la concreta consistenza del potere effettivo e autonomo e i contenuti dei successivi percorsi e parametri richiederanno di seguirne l’applicazione. Non è un motivo per rinviare l’esame degli strumenti già utilizzati.

Fonti e riferimenti

Fonti consultate il 21 ottobre 2026. I termini del 2027 sono calcolati dalla data di entrata in vigore del decreto, non date di pubblicazione di provvedimenti già adottati.

Fausto M. TufarielloCommercialista · Revisore Legale · CoachAI per Professionisti e Imprese
Il profilo dell’autore
Il post su LinkedIn

Testo redatto con l’assistenza di strumenti di IA.