Il risultato c’è. La verifica si può ricostruire?
Un collaboratore chiede all’AI di analizzare un partitario, riassumere un contratto o controllare un cedolino. Nel fascicolo del cliente rimane la tabella o il testo finale. Chi l’ha controllato, su quali documenti e che cosa ha corretto non è scritto.
Se anni dopo il lavoro viene contestato, aver svolto la verifica senza lasciarne traccia non consente di dimostrarne il percorso. Il problema riguarda la revisione e ogni altra pratica in cui un risultato dell’AI entra nel lavoro professionale.
Lo spunto del post originale è un articolo di Accounting Today del 23 settembre 2026 sull’uso dell’AI nella revisione in PwC. Il racconto mette in evidenza la governance prima dell’uso degli strumenti, il controllo umano dei risultati e l’annotazione degli errori per migliorare gli strumenti. L’organizzazione di una grande rete non si trasferisce automaticamente a un piccolo studio; il principio del controllo documentato può invece orientarne il lavoro.
Le regole e la proposta organizzativa
- Nella revisione legale, il principio ISA Italia 230, parr. 8 e 9, richiede documentazione che permetta a un revisore esperto estraneo all’incarico di comprenderne il lavoro, indicando anche chi lo ha svolto e riesaminato, con date ed estensione del riesame.
- Per il commercialista, l’art. 21, co. 9, del Codice deontologico CNDCEC attribuisce a chi usa l’AI la responsabilità e il controllo, con verifica delle fonti e dei dati e attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei sistemi.
- Per il consulente del lavoro, l’art. 9 del relativo Codice deontologico richiede la competenza necessaria e un’organizzazione adeguata all’esecuzione dell’incarico. Nel testo consultato non è emersa una disposizione specifica sull’AI.
Le quattro righe proposte qui sono una misura organizzativa: servono a rendere ricostruibile il passaggio attraverso l’AI. Non sono un modulo imposto da questi riferimenti e non sostituiscono la documentazione richiesta per il singolo incarico.
Le quattro righe da lasciare nel fascicolo
- Strumento e versione utilizzati. Quale AI, quale modello e in quale data. Le risposte possono cambiare con gli aggiornamenti.
- Che cosa è stato dato allo strumento. Conservare la domanda o le istruzioni scritte, cioè il prompt, e individuare i documenti utilizzati.
- Che cosa ha prodotto. Conservare il risultato così come è uscito, prima delle correzioni.
- Chi lo ha controllato e come. Nome, data, documenti con cui è stato confrontato il risultato, errori riscontrati e correzioni apportate.
Domanda, documenti e versione contano perché, se cambia uno di questi elementi, la risposta può cambiare. Senza questa traccia chi riapre la pratica vede la conclusione, ma non riesce a ricostruire il lavoro.
La nota può stare nella carta di lavoro, nella nota della pratica o nella comunicazione interna pertinente. Non richiede, di per sé, un nuovo programma.
Prima del caricamento viene la riservatezza
Scrivere il controllo non risolve un caricamento effettuato in uno strumento inadeguato. Il commercialista deve verificare le misure di sicurezza e riservatezza richieste dall’art. 21, co. 9, lett. b), del proprio Codice deontologico.
Per i dati personali occorre verificare il ruolo del fornitore e, quando tratta dati per conto del titolare, il contratto o altro atto giuridico richiesto dall’art. 28 GDPR. Nella revisione legale va inoltre rispettato il segreto professionale previsto dall’art. 9-bis del D.Lgs. 39/2010. Il segreto e la riservatezza non sono, naturalmente, un’esigenza del solo revisore.
Tre controlli da fare sulla pratica
- Lo strumento offre le garanzie richieste per i dati che si intende utilizzare e, quando necessario, il contratto per il trattamento?
- Sono state verificate le misure di sicurezza e riservatezza?
- Le quattro righe permettono a chi riapre la pratica di ricostruire la verifica?
Il primo passo è riaprire l’ultima pratica in cui è stata usata l’AI, cercare chi ha verificato il risultato e che cosa ha corretto. Se la traccia manca, introdurla nei lavori successivi.
Fonti e riferimenti
Fonti consultate il 21 ottobre 2026. La proposta delle quattro righe è organizzativa; i riferimenti deontologici e della revisione hanno i rispettivi ambiti di applicazione.
- MEF–RGS, ISA Italia 230, parr. 8 e 9.
- Codice deontologico CNDCEC, art. 21, co. 9.
- Codice deontologico dei consulenti del lavoro, delibera n. 101/2021, modificata dalla n. 49/2024, art. 9.
- Regolamento (UE) 2016/679, art. 28.
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 9-bis.
- Michael Cohn, Accounting Today, 23 settembre 2026: fonte editoriale dello spunto, non normativa.
Il profilo dell’autore
Testo redatto con l’assistenza di strumenti di IA.
